Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
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La sezione provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed è composta da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di appello
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Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente
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Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica
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Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi
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elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.
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Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate negli articoli 69 e 70, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché
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giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della